Condizioni generali di contratto

1. Campo di applicazione

Per tutti i contratti rientranti nell’ambito dei nostri rapporti commerciali presenti e futuri con società ai sensi del § 14 del Codice Civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico, valgono esclusivamente le seguenti condizioni generali di contratto, a meno che non siano state espressamente modificate o escluse per iscritto.

Eventuali condizioni generali di contratto divergenti della parte contraente non vengono riconosciute e non formano parte integrante del contratto, anche in assenza di nostra esplicita opposizione scritta.

2. Conclusione del contratto

2.1
Le nostre offerte sono sempre soggette a modifiche. Tutte le quantità offerte sono da intendersi salvo venduto. Qualora i contratti siano conclusi con riserva di conferma scritta, il contenuto della nostra lettera di conferma diventa impegnativo, a meno che la parte contraente non si opponga immediatamente.

2.2
Illustrazioni e informazioni su dimensioni, peso, colore, materiale e attrezzature contenuti nei nostri documenti di vendita, cataloghi e altro materiale illustrativo hanno carattere puramente indicativo, a meno che non siano espressamente indicati come vincolanti nella nostra conferma d’ordine. Siamo autorizzati ad apportare modifiche a seguito di ulteriori sviluppi tecnici, a meno che gli interessi della parte contraente non ne risultino indebitamente pregiudicati.

3. Prezzi, imballaggio e spedizione

3.1
Tutti i prezzi sono validi così come stabiliti dalla casa madre di Tuttlingen espressi in Euro, IVA e imballaggio esclusi.

3.2
Salvo diverso accordo, l’imballaggio deve essere effettuato a nostra discrezione dietro pagamento. La parte contraente si assume le spese di smaltimento dell’imballaggio.

3.3
La parte contraente provvede, a proprio rischio e a proprie spese, alla spedizione. A tale scopo, la parte contraente è tenuta alla stipula di un’assicurazione per il trasporto.

4. Consegna

4.1
Le consegne parziali sono consentite e possono essere fatturate separatamente.

4.2
I dispositivi di protezione e le istruzioni per l’uso devono essere forniti solo nella misura determinata in base alle disposizioni di legge pertinenti o in conformità a quanto espressamente stabilito nella nostra offerta. Per tutte le forniture e le prestazioni nel campo della medicina elettromedicale valgono le norme di sicurezza dell’Associazione elettrotecnica tedesca (Verbandes Deutscher Elektrotechniker, VDE) o norme equivalenti.

5. Tempi di consegna, ritardo, impossibilità

5.1
I termini e le date di consegna sono approssimativi e non vincolanti. Tali termini sono giuridicamente vincolanti solo se sono stati espressamente confermati per iscritto dalla scrivente.

5.2
I termini di consegna decorrono dall’invio delle conferme d’ordine, ma non prima del ricevimento di tutti i campioni, documenti, approvazioni, autorizzazioni, liberatorie che la parte contraente è tenuta a fornire e dell’adempimento agli altri obblighi contrattuali, in particolare anche dell’esecuzione dei pagamenti anticipati concordati.

5.3.
Qualora la parte contraente sia in ritardo con l’espletamento di un obbligo essenziale previsto dal rapporto contrattuale, siamo autorizzati a prorogare il termine di consegna del periodo di ritardo.

5.4
Se il mancato rispetto dei termini è dovuto a cause di forza maggiore, ad es. mobilitazioni, guerre, sommosse o eventi simili, come scioperi o blocchi, i termini saranno prorogati di conseguenza. Se l’esecuzione del contratto viene in tal modo impedita per più di sei mesi, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso scritto. www.dimeda.de

5.5
Siamo responsabili per ritardi nell’esecuzione in caso di dolo o colpa grave da parte nostra o di un nostro rappresentante o agente ai sensi delle disposizioni di legge. Negli altri casi di ritardo nell’adempimento, qualora l’acquirente dimostri di aver subito un danno, la nostra responsabilità si limita alla possibilità di richiedere, decorse tre settimane, per ogni ulteriore settimana di ritardo e con l’esclusione di ulteriori pretese, un risarcimento forfettario dello 0,5% – in ogni caso non superiore al 5% – del valore della parte della fornitura che non potrà essere utilizzata come previsto a causa del ritardo. Restano escluse ulteriori rivendicazioni della parte contraente – anche dopo la scadenza del termine da noi stabilito per l’adempimento. La limitazione di cui sopra non si applica alla responsabilità per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute. Eventuali modifiche dell’onere della prova a svantaggio della parte contraente non sono collegate alle disposizioni di cui sopra.

5.6
Qualora divenga impossibile consegnare, in tutto o in parte, la scrivente ha la facoltà di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto per quanto riguarda la parte non consegnata, a meno che tale circostanza non sia inammissibile per la parte contraente.

5.7
Siamo responsabili dell’impossibilità alla consegna in caso di dolo o colpa grave da parte nostra o di un nostro rappresentante o agente ai sensi delle disposizioni di legge. La nostra responsabilità è limitata, anche in caso di negligenza grave, al danno prevedibile tipico contrattuale, qualora non sussista nessuno dei casi eccezionali di cui al punto 5 della presente clausola. In caso contrario, la responsabilità per impossibilità di esecuzione è limitata al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese inutilmente sostenute per un totale pari al 10% del valore della consegna o del servizio. Sono escluse ulteriori pretese della parte contraente per impossibilità di esecuzione. Questa limitazione non vale in caso di dolo, negligenza grave o lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute. Eventuali modifiche dell’onere della prova a svantaggio della parte contraente non sono collegate alle disposizioni di cui sopra.

6. Accettazione

6.1
I costi derivanti da un’accettazione tardiva (immagazzinamento, assicurazione, misure di protezione, ecc.) sono a carico della parte contraente. La scrivente è inoltre autorizzata, senza dover produrre prove speciali, a richiedere il pagamento dello 0,5% del valore dell’ordine per ogni settimana di ritardo nell’accettazione, e comunque per un valore non superiore al 5%.

6.2
Qualora la parte contraente non provveda all’accettazione al momento della consegna, la scrivente ha la facoltà di stabilire per iscritto un termine ragionevole per l’accettazione. Dopo la scadenza di tale termine, siamo autorizzati a recedere, in tutto o in parte, dal contratto e a richiedere il risarcimento dei danni.

7. Restituzione

La scrivente accetta la restituzione della merce consegnata solo qualora abbia comunicato il proprio previo accordo. Ci riserviamo il diritto di ridurre le note di credito per la merce restituita a causa delle riduzioni di prezzo, della ridotta commerciabilità e dei costi di stoccaggio. Se non siamo responsabili della causa della restituzione, abbiamo il diritto di addebitare il 20% del valore originale della merce come spese di gestione, oltre alle spese di rimozione delle marcature richieste. La scrivente è responsabile dei resi dal momento dell’avvenuta ricezione integra presso la nostra sede. Le spese di trasporto sono a carico della parte contraente.

8. Pagamenti

8.1
Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dalla data di fatturazione, senza alcuna detrazione. Per i pagamenti entro 10 giorni concediamo uno sconto del 2%. Le fatture di riparazione devono essere pagate senza detrazione. Tutti i pagamenti devono essere effettuati in Euro, senza spese.

8.2
La scrivente è autorizzata a richiedere la presentazione di una lettera di credito irrevocabile e confermata o di una garanzia equivalente prima della consegna della merce.

8.3
Il pagamento tramite cambiale richiede sempre il previo accordo scritto. Cambiali e assegni sono accettati con clausola di salvo buon fine. Tutti i costi sono a carico della parte contraente.

8.4
In caso di ritardato pagamento, la scrivente è autorizzata a richiedere interessi di mora pari a 8 punti percentuali al di sopra del tasso d’interesse base (§ 247 BGB). La scrivente si riserva il diritto di dimostrare di aver subito danni maggiori.

8.5
Qualora la parte contraente sia in mora di pagamento o circostanze particolari inducano a dubitare della sua liquidità e solvibilità, la scrivente ha la facoltà di richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti esistenti, comprese eventuali cambiali o garanzie circolanti.

8.6
La parte contraente può effettuare la compensazione esclusivamente con crediti non contestati e irrevocabili.

9. Conformità al contratto della merce

9.1

La parte contraente è tenuta a controllare la merce da noi consegnata subito dopo la ricezione. Eventuali violazioni del contratto riscontrate devono essere sempre notificate immediatamente per iscritto, entro e non oltre una settimana dalla scoperta della non conformità. In caso contrario, la parte contraente perde il diritto di invocare il difetto di conformità.

9.2
Se la merce da noi fornita non è conforme al contratto, possiamo, a nostra discrezione, rimediare alla non conformità mediante riparazione o consegna sostitutiva entro 4 settimane dalla richiesta della parte contraente, anche in caso di inadempimento sostanziale.

9.3
Qualora non venga posto rimedio ad una violazione del contratto nei tempi previsti (punto 9.2), la parte contraente può ridurre di conseguenza il prezzo d’acquisto. In caso di inadempimento sostanziale, la parte contraente ha la facoltà di fissare un termine ultimo per l’esecuzione e, dopo la scadenza di tale termine, di richiedere la risoluzione del contratto.

10. Responsabilità

10.1
Siamo responsabili in caso di dolo e colpa grave da parte nostra o di un nostro rappresentante o agente, nonché in caso di lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute causate da negligenza lieve ai sensi delle disposizioni di legge. Inoltre, la scrivente è responsabile solo ai sensi della legge sulla responsabilità per i prodotti o per violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali o nella misura in cui abbia dolosamente nascosto il difetto o abbia assunto una garanzia per la qualità dell’oggetto della fornitura. Il nostro obbligo di risarcimento danni per violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitato ai danni prevedibili previsti per questo tipo di contratto.

10.2
In tutti gli altri casi, siamo responsabili se il danno è stato causato intenzionalmente da noi o da uno dei nostri rappresentanti legali o da un agente di grado superiore per negligenza grave. Tuttavia, siamo responsabili per i danni prevedibili che si verificano generalmente solo se il danno non è stato causato intenzionalmente. La responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per i prodotti resta inalterata. Ciò vale anche per la responsabilità per danni colposi derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute. In caso di sottoscrizione di una garanzia, la scrivente è responsabile secondo le disposizioni di legge.

10.3
Salvo quanto diversamente concordato, sono escluse le richieste di risarcimento danni nei nostri confronti per violazione degli obblighi.

10.4
Nella misura in cui la scrivente fornisca consulenza tecnica e raccomandazioni – senza particolari compensi – queste si basano su un attento esame. Qualora tale consulenza non rientri nell’ambito delle prestazioni da noi dovute per contratto, si esclude qualsiasi responsabilità in merito. La verifica dell’idoneità della merce ordinata o da noi proposta per lo scopo previsto dal cliente è di esclusiva responsabilità del cliente.

10.5
Nell’ambito della propria sfera di controllo, il cliente deve garantire il rispetto dei requisiti della legge sulla responsabilità per i prodotti, in particolare della legge sui dispositivi medici. Nello specifico, il cliente dovrà garantire che i prodotti vengano maneggiati esclusivamente da personale in possesso di qualifiche professionali adeguate. Si precisa che tali obblighi sono punibili per legge ai sensi del § 43 della legge sui prodotti medicinali (Medizinproduktegesetz, MPG). Nella misura in cui rivenda i prodotti nell’ambito della propria attività commerciale, il cliente deve inoltre assicurarsi che gli acquirenti siano adeguatamente istruiti.

11. Prescrizione

11.1
Il termine di prescrizione per tutte le rivendicazioni e i diritti della parte contraente in caso di violazione del contratto è di un anno. Il termine di prescrizione di un anno vale anche per tutte le richieste di risarcimento danni nei nostri confronti in relazione all’inadempienza, indipendentemente dalla base giuridica del reclamo.

11.2
Il termine di prescrizione di un anno vale anche per le richieste di risarcimento danni di qualsiasi tipo nei nostri confronti che non siano collegate ad una inadempienza. Non si applica se l’inadempienza è stata nascosta in modo fraudolento e in caso di lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute o alla libertà, rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità per i prodotti, violazione per negligenza grave dei doveri o violazione di obblighi contrattuali essenziali. Eventuali modifiche dell’onere della prova a svantaggio della parte contraente non sono collegate alle disposizioni di cui sopra.

12. Riserva di proprietà

12.1
Tutte le merci consegnate rimangono di nostra proprietà fino al completo adempimento di tutti i diritti nei nostri confronti della parte contraente nell’ambito del rapporto d’affari in essere.

12.2
Qualora nel paese di destinazione esistano disposizioni speciali in relazione all’efficacia della riserva di proprietà o qualora debbano essere adottate determinate misure a tal fine, la parte contraente è tenuta a segnalarle alla scrivente ed è responsabile del loro rispetto. Qualora, in forza delle norme del paese di destinazione, la riserva di proprietà non fosse contemplata, la parte contraente è tenuta a supportare la scrivente con tutte le misure necessarie per proteggere e mettere in sicurezza i nostri beni nel paese di destinazione.

12.3
Nel periodo di validità della riserva di proprietà, la parte contraente non può costituire inpegno o cedere la merce a titolo di garanzia.

12.4
La parte contraente ha il diritto di vendere la merce nell’ambito della normale attività commerciale. In caso di rivendita della merce da noi fornita, la parte contraente cede alla scrivente i propri crediti derivanti dalla rivendita nei confronti dell’acquirente con tutti i diritti accessori a titolo di garanzia, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni speciali. La cessione vale anche per eventuali crediti a saldo, ma solo per l’importo corrispondente al prezzo dell’oggetto della fornitura da noi fatturato. La parte del credito a noi assegnata deve essere soddisfatta in via prioritaria.

12.5
La parte contraente è tenuta a conservare con cura la merce da noi consegnata e ad assicurarla a proprie spese contro furto, incendio, danni da inondazione e altri rischi fino al completo pagamento del prezzo d’acquisto. Con il presente contratto, la parte contraente cede alla scrivente tutti i diritti nei confronti delle assicurazioni. La scrivente accetta tale trasferimento.

12.6
In caso di sequestri, confische o altre disposizioni o interventi di terzi, la parte contraente è tenuta ad informarci tempestivamente.

12.7
Qualora il valore di realizzo di tutti i diritti di garanzia a noi spettanti superi del 10% l’importo di tutti i crediti garantiti, su richiesta della parte contraente provvederemo a svincolare una parte corrispondente dei diritti di garanzia. In tale circostanza, la scrivente si riserva il diritto di scegliere lo svincolo di vari diritti di garanzia.

13. Documenti di vendita

13.1
Ci riserviamo la proprietà e i diritti d’autore dei nostri cataloghi, disegni e altri documenti. Questi documenti non possono essere resi accessibili a terzi, copiati o altrimenti utilizzati in assenza del nostro esplicito consenso scritto.

13.2
Ci assumiamo la responsabilità per le conseguenze derivanti da errori di stampa o altri errori solo se l’intenzionalità o la negligenza grave vengano dimostrate.

14. Raccolta dati

La scrivente è autorizzata a memorizzare ed elaborare elettronicamente i dati relativi alle transazioni commerciali in conformità con le disposizioni di legge.

15. Foro competente e luogo di adempimento, nullità parziale

15.1
Il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni contrattuali e il foro competente è Tuttlingen.

15.2
Alle presenti condizioni generali di contratto e all’intero rapporto giuridico tra noi e il cliente si applicano il diritto della Repubblica Federale Tedesca o le norme di riferimento del diritto internazionale privato, ad esclusione della  Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili delle Nazioni Unite.

15.3
Qualora una di queste disposizioni delle condizioni generali di contratto o una disposizione nell’ambito di altri accordi sia o diventi invalida, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre disposizioni o accordi.

16. Validità

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 01/01/2017. Tutti i termini e le condizioni precedenti sono abrogati.